skip to Main Content
0742.340904 info@puntoformazione.net
Interpretazione Legge 145 Del 30/12/2018

Interpretazione legge 145 del 30/12/2018

La Giurisprudenza del TAR Umbria e del Consiglio di Stato (CDS Sez. 3, nn. 3325/2013- 219/2018-2571/2018- 4572/2015) ha avuto modo di suggellare con numerose Sentenze la piena e totale efficacia e dignità professionale del massofisioterapista
Come detto, il Consiglio di Stato ha definitivamente riconosciuto che la professione del massofisioterapista è rimasta configurata nei termini previsti dal vecchio ordinamento, poiché il Ministero Della Sanità non ha individuato nuove figure da formare ed i relativi profili, né ha soppresso i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate- così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 517/1993.

Massofisioterapista: operatore di interesse sanitario

Si è riconosciuto pertanto che non è mai intervenuto un atto di individuazione della figura del MFT come una di quelle da riordinare o di esplicita soppressione. L’ordinamento sul quale si basava e basa il MFT è costituita da un nucleo di norme che si sono succedute nel tempo:

  • la legge 570/1968 ha istituito la figura del MFT nell’ordinamento repubblicano;
  • ad essa è seguito il DPR 1406/1968 , che ha disciplinato il regolamento ed i programmi di studio;
  • la legge 403/1971 che ha disciplinato le norme sulla professione e sul collocamento del MFT;
  • inoltre i D.M. 7 Settembre 1976, 105/1997 concernenti i programmi ed il DM 10/07/1998 che disciplina la prosecuzione della formazione della figura.

La richiamata Giurisprudenza inoltre si occupa di chiarire come si collochi la figura del MFT, nell’ambito delle figure professionali in ambito sanitario. Facendo richiamo al disposto della legge 43/2006 art. 1 comma 2, viene affermato che il MFT non possa essere collocato tra le professioni sanitarie riordinate di cui al comma 1 del medesimo articolo, né tra quelle da riordinare, bensì si colloca tra quelle previste appunto dal comma 2 di operatori di interesse sanitario, per due ordini di motivi:
1. si tratta di formazione non universitaria, bensì di livello inferiore;
2. è di competenza regionale, rispetto a quella universitaria che afferisce allo stato.
Essendo questo il quadro riconosciuto in maniera consolidata dall’ordinamento, nessun riflesso abrogativo è stato prodotto dalla recente Legge n.145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 542 che ha abrogato l’art. 1 della Legge n. 403/1971, del seguente tenore letterale:
$B!H(BArt. 1.

  • La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista e’ esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita’, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
  • Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. $B!H(B.

Letta la portata letterale dell’articolo in questione si evidenzia come tale abrogazione possa essere considerata anche come un fatto positivo e di chiarezza ed in linea con la posizione assunta dalla giurisprudenza;
infatti abrogando il comma 1, si è abrogata la parte ove si definiva la figura come professione sanitaria ausiliaria;
Si è visto come la giurisprudenza abbia collocato il MFT tra le figure sanitarie di operatori di interesse sanitario di cui al comma 2 dell’art. 1 legge 43/2006;
Inoltre, abrogando sempre il primo comma è stata abrogata quella parte che stabiliva che l’attività di massofisioterapista e’ esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita’ (funzione, quest’ultima, attribuita alle Regioni con la loro istituzione, ai sensi dell’art.117 della Costituzione).
Come si è visto, una tale affermazione non corrisponde più al sistema normativo in vigore soprattutto alla luce della legge 43/2006 che prevede appunto che per gli operatori di interesse sanitario la competenza alla formazione è regionale.

Chiarezza per la figura del Massofisioterapista

Pertanto l’abrogazione dell’art. 1 comma 1 della legge 403/1971 nulla ha innovato rispetto alla posizione ormai assunta e chiarita dalla giurisprudenza, ed anzi, tale abrogazione va in tal senso, portando soltanto chiarezza all’intero sistema.
L’abrogazione del secondo comma dell’art. 1 della legge 403/1971 non ha fatto altro che eliminare una norma che ormai creava problemi ed ormai superata dalla posizione assunta rispetto alla equipollenza ai fini della detraibilità.La posizione assunta in merito è nota e consiste (giusta o ingiusta che sia) nella non detraibilità delle spese per prestazioni effettuate da MFT post 1999.
Da quanto sopra illustrato, si evidenzia pertanto, come la legge 145/2018, non abbia soppresso la figura di MFT, néabbia soppresso l’intera legge 403/1971 – limitandosi all’abrogazione del solo art. 1- né ha abrogato la legge 570/1961, né il DPR 1406/1968, né l’intero impianto normativo esistente.
In conclusione. iI massofisioterapista rimane una figura viva nell’ordinamento giuridico nazionale, classificato come $B!H(Boperatore di interesse sanitario$B!I(B abilitato a svolgere attività di riabilitazione osteo-muscolare dietro prescrizione medica e, pertanto, assolutamente non interessata da ipotesi di equipollenza giuridica e funzionale con il fisioterapista, professione sanitaria questa, svolgibile previo obbligo di iscrizione all’Albo istituito ai sensi della legge n.3/2018.
L’iscrizione al’Albo non è invece consentita ai massofisioterapisti. La competenza di programmazione e di autorizzazione dei corsi di formazione è, come detto, esclusivamente della Regione.

I corsi per Massofisioterapisti restano validi

Restano pertanto pienamente validi, anche con l’emanazione della legge 145/2018, i corsi di formazione della figura accreditati-autorizzati dalla Regione Umbria e ad essi si potrà ancora accedere con i requisiti di istruzione scolastica già stabiliti dall’ordinamento.

Lascia un commento

Back To Top